COS'E'
Il servizio gestisce la ricezione delle istanze che il condannato (o l’avvocato) depositano dopo l’avvenuta notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione.
A COSA SERVE
Il servizio risponde alla domanda/bisogno di depositare l’istanza per la concessione di misure penali di comunità o alternative alla detenzione (ad es. affidamento al servizio sociale);
L’istanza deve essere depositata necessariamente entro 30 giorni dalla data dell’ultima notifica;
CHI PUO' RICHIEDERLO
Possono depositare le istanze i seguenti soggetti:
Il condannato che ha ricevuto notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione;
Il suo difensore;
COSA FARE PER RICHIEDERLO
Occorre essere destinatario di una notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione
È necessario presentare la:
Domanda in carta libera;
Eventuali documenti a supporto della richiesta (es. se si richiede la concessione di pena alternativa per motivi di salute sarà necessario allegare gli attestati prodotti dalla struttura ospedaliera, ecc.)
DOVE DEVO RIVOLGERMI
Ufficio Esecuzioni Penali;
COME FUNZIONA
Al fine di accedere alla misura penale di comunità o alternativa rispetto alla carcerazione, il condannato (o il difensore), ricevuto l’avviso, si reca in Procura o tramite pec deposita la relativa istanza. Successivamente l'istanza con l'eventuale documentazione allegata è trasmessa al Tribunale di sorveglianza che emette ordinanza di accoglimento o di rigetto a seguito di udienza (tale ordinanza viene trasmessa in Procura per l’esecuzione).
Il condannato, che deve essere reperibile in questo periodo, può inviare la domanda anche all'indirizzo P.E.C. dirigente.procmin.bari@giustiziacert.it;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Decreto Legislativo 2 Ottobre 2018, n. 121 - Art. 656 c.p.p. - Art. 47 e ss. dell’Ordinamento Penitenziario